ammiraglio ha scritto:
Aggiungo un quesito a parte.
Circa 25 anni fa notai sulla Bari-Lecce allora a trazione diesel che i treni carichi di gas liquido provenienti da Brindisi viaggiavano con carri scudo (chiusi o aperti) in testa e forse anche in coda.
Oggi questa regola è decaduta, ma vorrei capire:
A - fino a quando è rimasta in vigore;
B - se riguardasse solo la trazione diesel o anche quella elettrica.
Grazie a tutti
Francesco
La pericolosità di un trasporto, e quindi la necessarietà di avere dei requisiti di protezione distanziale tra i carichi merceologici, era ed è definita dal grado di pericolosità della merce trasportata. (Si va dalle classi, alle etichette, fino alle "più recenti" tabelle, ed alle recentissime fasce pericolosità)
La normativa ha subito e subisce a tutt'oggi numerosissime varianti ed aggiornamenti, volte ad aumentare sempre più la sicurezza dei trasporti e dell'ambiente, ed anche a seguito di .. purtroppo .. ritorni derivanti dall'esercizio reale, dove per la nota legge di murphy quello che non è stato preso in considerazione, è puntualmente quello che crea poi il disastro.
All'epoca da te richiesta per merce tipo GPL quindi ad alta classe pericolosità, era obbligatorio avere scudo in testa ed in coda. Questo perchè in caso di retrocessione in linea (per ad esempio guasto loc e prestazione limite) dovevano esser sempre garantite le norme di sicurezza, per ambo i sensi di marcia.
Non solo dunque per trasporti dov'era previsto testa-coda loco in una località.
Rispondo alle tue:
A- Fino al 1993 anno in cui viene riconosciuto il Documento internazionale ufficiale per merci pericolose, denominato RID (ancor oggi), che abroga la necessarietà dei carri scudo testa e coda (Nota: tranne per trasporto esplosivi e merce nucleare) .
Ma … in ferrovia i "ma" presenti poi nella realtà, sono infiniti ..
in realtà .. già una circolare del '91 proprio per carri trasportanti GPL, consente l'assenza di scudo testa e coda, per distanze inferiori a 50km e con divieto di manovre durante il percorso al materiale.
sempre in realtà .. la norma RID era internazionale, ma la corrispettiva norma nazionale FS che si chiamava IRMP mai abrogata, venne richiamata da un documento ancora nel '96 e indicava (nuovamente) i carri scudo. Solo una seguente analisi che evidenziava problemi ai treni destinati e ricevuti da vs estero, che avrebbero dovuto subire manovre, tagli, ecc . portò "in via sperimentale" ad adottare solamente quella unificata del RID.
Definitivamente nel 99.
B- Riguardava qualsiasi mezzo di trazione. Anche se a memoria nel corso degli anni ci fu un periodo in cui era ammesso fare trazione "lunga percorrenza" solo con loco elettroniche, e non reostatiche. Altresì ci fu il periodo, cambiando oggetto, della diatriba sulla presenza della fascia arancione perimetrale sui veicoli tank per trasporto gas liquef. ecc. ed/od anche su quelli CON tank caricati sui pianali o ancorata in carri chiusi. Dove doveva esserci, dove no. Come comportarsi con gli Stati che non la usavano, ecc.
Il RID ancor oggi, comunque indica la possibilità di carri scudo, ma tra carri aventi la stessa merce con la più "alta classe" di pericolosità:
essi dovrebbero essere (semplificando molto) distanti l'uno dall'altro almeno 18 metri, oppure intercalati con 2 carri a due assi, o 1 carro a 4 assi. O da carri con merce avente classe/placche superiori.
Ma … anche qui, SBB ad esempio, consente di stivare in 2 carri chiusi adiacenti merce ad alta classe, che però venga posizionata e bloccata al centro degli stessi, con una distanza quindi che … per forza di cose arriva al massimo a 15 metri.
Insomma, l'argomento è tutt'altro che chiuso.